In Italia, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene indicato come promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento esclusivamente per conto di un unico intermediario finanziario (Banca, SIM, SGR). Con legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art.1, comma 39, il promotore finanziario cessa di esistere, sostituito con il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Requisiti necessari per svolgere l'attività di promotore

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Per poter esercitare la professione, il promotore finanziario deve essere iscritto all'albo unico nazionale dei promotori finanziari che dal 1º gennaio 2009 non è più tenuto dalla Consob, bensì dall'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari. La struttura decentrata dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari dal 1º gennaio 2011 si compone di due sezioni. La Sezione I, con sede a Roma, è l'ufficio competente per i promotori finanziari con residenza nelle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Marche. La Sezione II, con sede a Milano, è l'ufficio competente per i promotori finanziari con residenza nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.

L'accesso all'Albo è regolato dal decreto del Ministero del Tesoro n. 472/98 che definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari ai fini dell'iscrizione.

Requisiti di onorabilità

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Requisiti di professionalità

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Il requisito di professionalità, salvo per i casi indicati dalla Consob, si ottiene superando un apposito esame di abilitazione organizzato dall'Organismo, il cui programma prevede la conoscenza di diritto civile e commerciale, diritto dei mercati finanziari ed economia finanziaria, diritto tributario, diritto previdenziale. Possono ottenere di essere iscritti di diritto all'Albo coloro che risultino essere in possesso di specifici requisiti di professionalità (disciplinati dall'art. 4 del Decreto sopra citato) ed in particolare:

La complessità tecnica dell'esame di Stato e la difficoltà connesse all'esercizio della professione di promotore finanziario richiede dunque una formazione specifica in ambito giuridico-economico-finanziario. Gran parte dei promotori sono laureati in Giurisprudenza, Economia, Finanza o Matematica a indirizzo finanziario, ove esistono anche piani di studio appositamente pensati.

Normativa di riferimento

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Note

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  1. ^ Testo della delibera Consob 16190 Archiviato il 22 agosto 2010 in Internet Archive.

Voci correlate

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Altri progetti

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