Nel diritto romano l'interdizione era un istituto che escludeva dalla capacità di amministrare i beni, previsto esclusivamente nei confronti di chi avesse dissipato i beni "paterni e aviti" sulla base della formula Quando tu bona paterna avitaque perdidisti, te interdico. Non va confuso con l'interdetto del diritto canonico.
Nel diritto italiano, per interdizione si intendono due distinti istituti:
Nel diritto del lavoro sussiste anche il periodo di interdizione. Nel 2003 è stato introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'amministratore giudiziale di sostegno, alternativo agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.[1]
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