Un titolo esecutivo, in diritto, indica un documento che consente di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, persona fisica o giuridica, unitamente all'elemento che dà tale caratteristica al titolo.

In Italia

Il titolo esecutivo si forma di norma come conseguenza dell'esercizio di un'attività giurisdizionale (cosiddetto "titolo giudiziale"') ad esempio nell'ambito di un processo, o comunque di un procedimento d'ingiunzione, oppure stragiudiziale (ad. es. rilascio di cambiale o protesto).

Il Regolamento UE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Si esclude l'efficacia esecutiva a titoli che non provengano da una pubblica autorità. Pertanto, la scrittura privata autenticata può essere fatta valere come titolo esecutivo solamente nel territorio italiano.

La normativa italiana prevede l'identificazione delle parti firmatarie tramite un pubblico ufficiale, e lo strumento di un atto pubblico quando la legge richiede:

Titoli esecutivi giudiziali

Il titolo esecutivo per eccellenza è la sentenza giudiziale di condanna. Dopo la riforma operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, il codice di procedura civile italiano riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell'appello (ordinamento civile italiano) su richiesta dell'appellante in presenza di "gravi e fondati motivi" (art. 283 e 351 c.p.c.).

Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali:

Titoli esecutivi stragiudiziali

Il titolo esecutivo può formarsi anche fuori dal processo. In questo caso si parla di "titolo stragiudiziale". Sono titoli esecutivi stragiudiziali (art 474 c.p.c.), la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l'assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta (dopo la modifiche della legge n.80 del 2005), l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 c.p.c.).

La formula esecutiva

Tutti i titoli sopra considerati, con la sola eccezione della cambiale, delle scritture private autenticate e degli altri titoli di credito, consentono di promuovere l'azione esecutiva solo quando siano muniti della formula esecutiva (art. 475 c.p.c.). L'apposizione della formula deve essere richiesta al cancelliere competente (per i titoli giudiziali) o al notaio (per i titoli stragiudiziali). La formula, riportata sull'originale o sulla copia conforme richiesta, è la seguente:

«Repubblica Italiana

In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»

La spedizione[art. 475 c.p.c. prevede che per la validità del procedimento esecutivo, una copia del titolo esecutivo munito della formula esecutiva (cd. "comandiamo") debba essere spedito e notificato personalmente alla persona del debitore esecutato.] può farsi solo in favore della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con l'indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La legge (art. 476 cpc) non consente di ottenere più di una copia in forma esecutiva, salva la sussistenza di giusti e comprovati motivi (come, ad esempio, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo).

Teoria del titolo esecutivo

La dottrina si è a lungo interrogata sulla possibilità di ricondurre ad un modello unitario il concetto di "titolo esecutivo". Stando alla semplice espressione letterale la nozione di "titolo" è troppo generica e, nell'esperienza giuridica, di solito indica una sorta di "entità" che legittima la pretesa di un soggetto. Dall'altro lato l'aggettivazione "esecutivo" è ispirata solo alla funzione che tale titolo svolge. La legge sembra quindi fare riferimento ad "atti che sono titoli esecutivi" senza un concetto "unitario", lasciando il compito di classificarli ad interpretazioni empiristiche basate sull'osservazione di singole fattispecie.

Gli sforzi dottrinari cercano da sempre di autonomizzare il processo esecutivo da quello di processo civile di cognizione, e dallo stesso diritto sostanziale di cui è realizzazione sistematica, attraverso l'elevazione del concetto di "titolo esecutivo"' a presupposto "necessario e sufficiente"' dell'azione esecutiva. Come elemento che impedirebbe alla situazione sostanziale l'ingresso nell'esecuzione forzata.

Così le diverse teorie dottrinarie hanno elaborato ricostruzioni teoriche considerando esecutivo quel titolo che presentasse caratteristiche di:

Restano poi da ricordare teorie più processualistiche per cui il proprium dell'esecutività sta nell'essere il titolo:

A livello di rielaborazione generale è d'obbligo ricordare però che l'azione esecutiva, come tutte le azioni previste dall'ordinamento giuridico, è solo un modo di apprestare soddisfazione ad un diritto. A tale modo può affiancarsi infatti l'azione di accertamento, se il diritto leso è un diritto che va prima (o solo) accertato (come ad esempio nel caso della parentela). La peculiarità dell'azione esecutiva è però sicuramente quella di prestare una soddisfazione concreta ad un diritto che non si è realizzato a causa della mancata collaborazione del soggetto obbligato.

Il diritto di procedere all'esecuzione forzata si configura quindi come (art. 474 c.p.c.):

Il tipo di atto-documento al quale la legge attribuisce esecutività è risulta selezionato solo secondo ragioni pregiuridiche, di politica legislativa. Talvolta l'esecutività è attribuita dall'alto grado di probabilità che il documento offre sulla esistenza attuale della situazione affermata, altre volte sono ragioni socio-economiche a fondare l'opportunità di tutela pressoché incondizionata rispetto ad un determinato documento, indipendentemente dall'incertezza - coessenziale di tutta l'esperienza giuridica, propria in fondo anche delle sentenze - della persistenza del rapporto sostanziale descritto dal titolo. Il titolo sarebbe quindi "prova della probabilità che la realtà corrisponde all'affermazione di chi pretende la tutela" (Francesco Carnelutti).

Quindi il titolo esecutivo risulta necessario alla tutela esecutiva ma non sufficiente. La situazione sostanziale sottesa, infatti, può (e spesso deve) essere sempre riaffermata in sede di autonoma cognizione, attraverso l'opposizione all'esecuzione. In ultima analisi, la pretesa autonomia che la tutela esecutiva ha nei confronti del resto dell'ordinamento, sicuramente presente, non deriverebbe da una sua intrinseca certezza, ma per sua peculiare funzione: apprestare immediata soddisfazione di un credito certo, liquido ed esigibile, secondo un documento che lo descrive e che, ragionevolmente, ne offre una fondatezza (non incontrovertible) sul piano sostanziale.

Bibliografia

Voci correlate

Titolo esecutivo - WikiPrestiti, enciclopedia del credito.

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