Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 2043 del codice civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Elementi della normativa della responsabilità civile

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Danno subito da altro soggetto

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Il danno (perdita che il soggetto subisce) può essere:

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato. Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale (es. professionista dileggiato).

Il danno ingiusto

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È contrario al diritto e quindi atipico:

Se esistono interessi protetti contrapposti (es. diritto all’informazione e diritto alla riservatezza) c'è una valutazione comparativa dei due interessi contrapposti in base al criterio di pubblica utilità. C'è stato un intervento del legislatore con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) che obbliga chi utilizza dati personali a informare l'interessato e ad avere il suo consenso. È previsto un regime speciale per l'attività giornalistica.

Se si presenta un danno lesivo della riservatezza da parte di banche dati, il cui esercizio di attività è considerato pericoloso, esse rispondono anche senza colpa per il solo rischio d'impresa.

Nesso di causalità tra fatto e danno

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Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso. Criteri sono:

Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri di imputazione:

Anteriorità del fatto alla capacità di intendere e volere (imputabilità)

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Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privo della capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nel momento in cui ha compiuto il fatto. L'incapace risponde però se lo stato di incapacità dipende da sua colpa (art. 2046 c.c.). Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 c.c.).

Fatto compiuto senza una causa di giustificazione

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Il danno non deve essere risarcito se il fatto è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo:

Dolo e colpa

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Il dolo è la coscienza o volontà di cagionare il danno e si divide in:

La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I gradi della colpa sono:

Principio di carattere generale era che non c'è responsabilità senza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato. È stata inserita la colpa presunta. Ci può quindi essere responsabilità senza colpa (oggettiva). Nella responsabilità per colpa presunta l'autore del fatto ha l'onere della prova liberatoria (es. responsabilità dei sorveglianti degli incapaci art. 2047 c.c.); tramite la prova liberatoria deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Responsabilità oggettiva

Vi sono dei casi in cui un soggetto potrebbe esser ritenuto responsabile a prescindere da colpa o dolo:

Ne bis in idem

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Il brocardo ne bis in idem (“non due volte per la medesima cosa”) è il principio secondo il quale nessuno può essere punito due volte per la stessa azione, sancito dal codice di procedura penale, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di un secondo giudizio previsto dall'articolo 4, protocollo n. 7), dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Ciò vale per procedimenti di natura diversa, con un diverso giudice naturale precostituito per legge, come per il procedimento penale e quello civile teso al risarcimento del danno, o il doppio sistema sanzionatorio penale e amministrativo: dagli esiti indipendenti e che di fatto comportano che un cittadino sìa processato due volte per il medesimo fatto. In vari casi, il codice penale prevede una pena detentìva unita a una sanzione penale pecuniaria.

Voci correlate

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