Ispettorato nazionale del lavoro
SiglaINL
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoAgenzia
Istituito2017
PredecessoreDirezione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Ispettivi dell'Inps e dell'Inail
Operativo dal1º gennaio 2017
Direttore dell'IspettoratoDirettore generale Paolo Pennesi
ViceDirezione centrale coordinamento giuridico - Direttore Danilo Papa
Bilancio404 milioni di euro (budget 2021)
SedeRoma
Sito webwww.ispettorato.gov.it/

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è un'agenzia del governo italiano istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che si occupa della tutela dei rapporti di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

L'INL è l'erede dell'Ispettorato del lavoro nato nel 1906, ancor prima del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività e il funzionamento dell'agenzia sono regolati dal decreto istitutivo e dallo Statuto. Quest'ultimo è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109. Ha iniziato a operare dal 1º gennaio 2017.

Organizzazione

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È posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, attraverso apposita convenzione, al dicastero del lavoro spetta l'indicazione degli obiettivi anche numerici circa le ispezioni da effettuare o i settori, e il monitoraggio periodico sui risultati e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, fermo restando il controllo della Corte dei Conti.

L'agenzia ha una propria autonomia organizzativa e contabile, così come tutte le agenzia istituite a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999 (così come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate). Secondo il DPR 109/2016, sono organi dell'Ispettorato:

Storia ed evoluzione

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Per un approfondimento storico dell'evoluzione del servizio vedere Ispettore del lavoro.

Competenze e funzioni attuali

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L'Ispettorato nasce come agenzia unica per le ispezioni del lavoro, ossia come soggetto pubblico che assume in sé tutte le funzioni di vigilanza sul lavoro, previdenza sociale, assicurativa e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, già esercitate dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Le sue funzioni e attribuzioni sono quelle previste dall'articolo 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149. In base alle direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato esercita e coordina, sul territorio nazionale, la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (vigilanza tecnica), attribuita dalla legislazione anche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le competenze relative alla vigilanza tecnica, sono disciplinate da varie norme[1] all'ispettorato competono, generalmente:

Si coordina con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Nella sua attività si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I funzionari dei servizi ispettivi dell'INAIL e dell'INPS confluiscono nel ruolo particolare previsto dall'art. 7 del D.Lgs 149/2015, ma conservano il rapporto di lavoro subordinato con i rispettivi enti di appartenenza, dai quali dipendono funzionalmente e per il trattamento economico-contrattuale. Quest'ultimo, pertanto, rimane regolato dalle norme pattizie contenute del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti pubblici non economici. In aggiunta ai poteri e alle prerogative già possedute, i funzionari ispettivi dei due enti pubblici hanno assunto la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (che in precedenza non spettava loro) con l'acquisizione di tutti i poteri già conferiti agli ispettori ministeriali, in modo da assicurare omogeneità all'attività di vigilanza.

Articolazione territoriale

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Sede centrale

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L'Ispettorato ha sede centrale a Roma e un'articolazione su un massimo di ottanta sedi territoriali. Il personale dell'Ispettorato, alla data di inizio operatività, è pari a 6.357 unità divise in diverse qualifiche.[2]

Presso la direzione generale con sede in Roma, in Piazza della Repubblica 59, sono costituite le seguenti direzioni centrali:

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è stato istituito, inoltre, il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro" alle dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Direttore dell'Ispettorato ha il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l'attività di vigilanza svolta dall'Arma e il coordinamento con l'Ispettorato.

Ispettorati Interregionali

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Le sedi degli Ispettorati interregionali del lavoro (IIL) sono quattro:

Nelle Regioni a statuto speciale del Trentino-Alto Adige e della Sicilia, non sono costituiti Ispettorati ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in quanto i relativi statuti attribuiscono la competenza in materia alle rispettive Regioni e Province autonome.

Ispettorati territoriali

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Le sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), sono 74 e in gran parte sono state accorpate. Suddivise per regione, sono le seguenti:

Note

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  1. ^ circolare MLPS 13-2011 (ambienti confinati); circolare MLPS 42-2010 (ambienti confinati); circolare MLPS 5-2011 (pag. 10 - ambienti confinati); decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (certificazione ambienti confinati); decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (incidenti rilevanti), articolo 10; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (radiazioni ionizzanti); decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (tutela donne-madri); decreto legislativo 27 gennaio 2010. n. 17 (sorveglianza del mercato - macchine); decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (tutela giovani); decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, articolo 13 (competenze SSL); Decreto ministeriale 1 marzo 1974 (generatori di vapore); decreto ministeriale 22 agosto 2000, allegato 2 (competenze varie su SSL); Decreto ministeriale 22 luglio 2014 (costruzione di palchi ed eventi fieristici); DPCM 14 ottobre 1997, n. 412 (diversi lavori edili; lavori in sotterranei con esplosivi); DPR 14 settembre 2011, n. 177 (ambienti confinati); DPR 19 marzo 1956, n. 302 (uso di esplosivi), articolo 2 DPR 20 marzo 1956, n. 320 (lavori in sotterranei - amianto); DPR 30 aprile 1999, n. 162 (ascensori e montacarichi); DPR 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 56 (indagini amministrative infortuni); legge 26 aprile 1974, n. 191, articolo 35 (prevenzione infortuni ferrovie); MLPS - lettera 2274 del 9 febbraio 2012 (costruzione di palchi ed eventi fieristici);
  2. ^ Dpcm 23 febbraio 2016, Tabelle annesse A e B.
  3. ^ La Regione Sardegna, fino alla legge regionale n. 2 del 2016, aveva otto province che, a seguito di accorpamento e soppressione e con l'istituzione della città metropolitana di Cagliari, si sono ridotte a quattro, ossia di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna con sede provvisoria a Carbonia, cui si aggiunge la città metropolitana di Cagliari.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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