In diritto penale le circostanze, dal latino circumstantia (circum-stare, stare attorno), sono elementi non costitutivi del reato che, accedendo a una fattispecie già perfetta, comportano un inasprimento o una mitigazione della pena edittale.

Tipologie di circostanza

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All'interno della categoria delle circostanze vengono individuate diverse distinzioni (alcune delle quali sono state accolte nel codice penale italiano):

Regime di imputazione

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La legge 7 febbraio 1990 n.19, in ottemperanza al cosiddetto principio di colpevolezza, ha introdotto nel sistema penale italiano un regime di imputazione differenziato delle circostanze a seconda che esse siano aggravanti o attenuanti.

Per le circostanze attenuanti vale un principio di imputazione oggettiva in forza del quale esse sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti.

Per le circostanze aggravanti è stato introdotto un criterio soggettivo di imputazione, tale che esse sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se un soggetto suppone per errore l'esistenza di una circostanza attenuante al livello delle sue rappresentazioni sarà giustificata la pena diminuita, ex articolo 59 comma III.

Circostanze o elementi costitutivi?

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Se si considera un elemento come costitutivo del reato allora:

Se si considera un elemento come circostanza allora:

Concorso omogeneo

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Si ha concorso omogeneo di circostanze allorquando esse siano tutte dello stesso "segno". All'interno di questa ipotesi si configurano poi ulteriori varianti:

Concorso eterogeneo

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Si ha concorso eterogeneo di circostanze quando ad una fattispecie di reato accedano elementi aggravanti ed elementi attenuanti la pena. Il Codice Rocco ha previsto un metodo molto particolare di computo delle circostanze in concorso.

Nel caso di circostanze ad effetto speciale: il Codice Rocco escludeva che si potesse applicare il bilanciamento e si procedeva dunque al computo di tutte le circostanze. Con la riforma del 1974 il legislatore repubblicano ha coinvolto le circostanze ad effetto speciale nel bilanciamento, aumentando la discrezionalità del giudice nello stabilire la pena.

Si calcoli infine che nel giudizio di prevalenza ed equivalenza rientrano anche le cosiddette circostanze attenuanti generiche, le quali, indipendentemente da quelle comuni, possono essere discrezionalmente coinvolte nel bilanciamento ancorché dovranno essere considerate come un'unica circostanza. Per determinarle il giudice dovrà basarsi sull'articolo 133, ma di fatto avrà a disposizione un ulteriore mezzo per diventare vero e proprio arbitro della pena.

Circostanze e concorso

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Nel caso di concorso di persone nel reato, tutti rispondono dello stesso reato, ma il legislatore recupera le differenze tra i diversi concorrenti attraverso l'istituto delle circostanze rapportando la responsabilità del concorrente al ruolo effettivamente rivestito nel concorso.

Deroghe

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Bibliografia

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Testi normativi

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