L'amministratore nel diritto canonico della Chiesa cattolica può essere o un amministratore apostolico o un amministratore diocesano o un amministratore parrocchiale; nelle Chiese orientali esistono anche le figure dell'amministratore patriarcale e dell'amministratore arcivescovile. Essi reggono rispettivamente i primi due la diocesi (o equiparata), il terzo la parrocchia e gli ultimi due l'eparchia (o equiparata) durante il periodo di vacanza del vescovo o del parroco titolari.

L'amministratore apostolico e quello parrocchiale ricevono l'incarico rispettivamente dal papa o dal vescovo e svolgono le funzioni ordinarie del vescovo o del parroco; la medesima funzione dell'amministratore apostolico è svolta dall'amministratore patriarcale e da quello arcivescovile, con la differenza che la nomina proviene non dal papa, ma rispettivamente dal patriarca o dall'arcivescovo maggiore. L'amministratore diocesano (precedentemente chiamato vicario capitolare), invece, è eletto dal collegio dei consultori qualora, divenuta la diocesi vacante per rinuncia, decesso o trasferimento del vescovo, la Santa Sede non abbia provveduto alla nomina di un amministratore apostolico.

L'amministratore termina il suo incarico quando viene nominato e insediato un nuovo titolare, oppure se la diocesi o la parrocchia in questione vengono annesse ad un'altra.

Sono vari i motivi che spingono rispettivamente il papa o il vescovo a nominare un amministratore per un determinato periodo di tempo prima di scegliere un titolare:

Voci correlate

  Portale Cattolicesimo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di cattolicesimo