L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblica o privata. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001.

Compiti della famiglia affidataria

La famiglia affidataria avrà il compito di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive, rispondendo dunque ai bisogni di cui questi necessita. Con l'istituto dell'affidamento familiare, gli elementi affidatari non potranno considerarsi come genitori diretti del minore. L'affidamento non rappresenta una sostituzione legale e/o sociale alla famiglia d'origine ma un aiuto parallelo che supplisca alle funzioni, per il tempo necessario alla famiglia “disfunzionale” nel superare le problematiche e ritrovare un ambiente familiare idoneo per lo sviluppo del minore. La legge del 28 marzo n. 149 del 2001 stabilisce che, ove l'inserimento presso una famiglia o persona singola non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblica o privata. L'istituto deve quindi assolvere il medesimo compito.

Cause della decisione di affido

I motivi per cui viene generalmente stabilito questo provvedimento sono diversi. In generale viene richiesto l'affidamento quando vi sono problemi che destabilizzano l'ordine, l'armonia e la pace all'interno della famiglia d'origine. Nella maggior parte dei casi i problemi possono essere: malattia, detenzione, tossicodipendenza, incuria o violenza al minore da parte di familiari.

I protagonisti dell'affidamento (le relazioni)

I protagonisti dell'affidamento possono dividersi in attori diretti e attori indiretti. È importante distinguere questi due livelli, anche se sono estremamente interconnessi, al fine di evitare disfunzioni sull'attività che ogni parte deve svolgere. Gli attori diretti sono:

Gli attori indiretti sono:

Sul territorio nazionale le competenze dei Servizi Territoriali e dei Servizi Affidi sono realizzate attraverso organizzazioni e strutture differenti corrispondenti alle diverse necessità, possibilità territoriali o amministrative. Per dare inizio a un percorso di affido il rapporto minore - famiglia d'origine deve svolgersi in una situazione disfunzionale: la famiglia non svolge, o svolge in maniera insufficiente i suoi compiti di accudimento e/o educazione del minore rischiando di lasciarlo in balia delle sue ridotte capacità o addirittura di altri, in maniera consapevole o inconsapevole; la famiglia distorce i compiti suddetti assegnando al minore ruoli non adatti, imponendogli comportamenti non adeguati all'età e/o non rispettando le necessarie capacità generazionali. Le relazioni minore - famiglia affidataria e famiglia affidataria - famiglia d'origine, si devono avviare solamente dopo un intervento del livello istituzionale e, nel caso in cui si siano attuate spontaneamente, l'istituzione deve farsi immediatamente carico della qualità di questi rapporti. La relazione disfunzionale minore - famiglia d'origine, quindi, apre il rapporto con il livello istituzionale e nascono quindi le relazioni Servizi Territoriali - minore e Servizi Territoriali - famiglia d'origine che devono realizzare la prima fase fondamentale del processo: l'identificazione del bisogno.

Questa fase avvia due relazioni a livello istituzionale: la relazione Servizi Territoriali - Autorità Giudiziaria e quella Servizi Territoriali - Servizi Affidi. La prima vede coinvolto, nella fase di identificazione del bisogno, il Giudice Tutelare quando la relazione Servizi Territoriali - famiglia d'origine si svolge senza conflitti; vede coinvolto, invece, il Tribunale per i Minorenni quando la relazione Servizi Territoriali - famiglia d'origine non perviene a un accordo sul progetto. La seconda relazione Servizi Territoriali- Servizi Affidi innesca la successiva fase del processo: l'identificazione della risorsa. Questa fase vede coinvolti i due Servizi sopraindicati per l'individuazione, all'interno della "Banca famiglie", del nucleo familiare più indicato per la specifica situazione in esame. Le due relazioni appena individuate danno avvio, a livello di processo, alla fase definitiva: la presa di decisione. In questo momento avviene l'abbinamento minore - famiglia affidataria. Si aprono le relazioni famiglia affidataria - famiglia d'origine e famiglia affidataria - minore come previsto dal progetto; queste relazioni si realizzeranno sempre secondo l'intervento del servizio competente. La funzione di gestore e mediatore del Servizio competente costituisce la base dell'ultima fase del processo, quella della valutazione e verifica. Questo momento fondamentale apre nuovamente la relazione tra il servizio di territorio e il servizio affidi per la revisione dei criteri di selezione e abbinamento delle famiglie e può portare alla chiusura dell'affidamento familiare riportando il minore alla famiglia di origine nel momento in cui sia diventata nuovamente funzionale.

Come si diventa affidatari

Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia coppie coniugate con figli o senza, sia persone non coniugate. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato né di reddito. Vi sono dunque altri tipi di requisiti essenziali che si possono riassumere in:

Chiunque voglia avere informazioni e proporsi per l'affidamento di un minore deve rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, offrire la propria disponibilità ed esprimere il proprio desiderio di far parte di questo progetto. I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie o con le singole persone disponibili all'affidamento al fine di recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e l'idoneità di tali persone e le caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali, affettive e materiali. In questo modo s'incomincia a intraprendere un percorso di preparazione, che si conclude con l'inserimento degli affidatari idonei in un apposito elenco ufficiale tenuto dal servizio sociale stesso.

I diritti

Tipologie di affidamento

L'affidamento familiare si basa sue due pilastri importanti che sono la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia di origine. In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della sua famiglia e alle motivazioni dell'allontanamento, l'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. L'affidamento familiare quindi avrà diverse tipologie di affido che si distingueranno l'uno dall'altro in base al tempo e alla durata della permanenza del minore nella famiglia affidataria. Possono essere:

Caratteristiche dell'affido

La legge italiana sull'affidamento precisa che il bambino ha il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ma ove ciò non sia possibile, perché il minore è vittima di incuria, violenza, maltrattamento, abuso, violenza assistita, deve essere allontanato dalla famiglia di origine e affidato ad una famiglia, ad una persona singola o ad una comunità. Il ricovero in istituto viene considerato dalla legge solo quando non si trovino altre soluzioni al caso. L'affidamento può realizzarsi:

L'ascolto del minore da parte del Giudice è previsto qualora abbia compiuto i dodici anni di età; per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino nella causa. Inoltre l'affido si distingue anche sulla base della famiglia affidataria in:

L'istruttoria

L’istruttoria consiste in alcuni colloqui con l’assistente sociale e lo psicologo, e in una visita domiciliare. La finalità dell'istruttoria è:

L'istruttoria prevede anche la partecipazione a incontri formativi di gruppo sulle tematiche dell'affido. La durata di questo percorso è di circa 4-6 mesi. Al termine dell'istruttoria, la famiglia o la singola persona saranno inserite nella anagrafe delle famiglie affidatarie, in attesa di una proposta di accoglienza di un bambino ritenuta opportuna dagli operatori.

Differenze tra affido e adozione

L'affidamento familiare e l'adozione sono due percorsi completamente diversi e non sovrapponibili e si differenziano in base alle seguenti caratteristiche:

Affido "sine die"

L'affido è caratterizzato dall'essere un provvedimento temporaneo, la cui durata non dovrebbe superare i due anni, nel caso dell'affido consensuale, o comunque il periodo temporale indicato nel provvedimento del tribunale, nel caso di affido giudiziale. Nella pratica, spesso accade che non si realizzino le condizioni per cui il minore possa rientrare nella famiglia di origine, per cui un affido consensuale si trasformi in giudiziale, o che un provvedimento di affido giudiziale venga reiterato, rendendo di fatto l'affido un fatto non più temporaneo, ma duraturo nel tempo. (Si intende sempre fino ai diciotto anni, perché da questa età in poi il soggetto in causa acquista la maggiore età e quindi la capacità di decidere cosa è meglio per la sua persona). In questi casi si parla di affido sine die

Cessazione dell'affidamento

L'affidamento termina quando:

Informazioni pratiche

Vi sono poi altre informazioni che è bene sapere se abbiamo in affido un minore:

Voci correlate

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