La successione necessaria è quell'istituto del diritto delle successioni che garantisce la titolarità di determinate quote del patrimonio del defunto (o de cuius) ai soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente "stretti" (stretti congiunti).

Successione legittima e successione necessaria

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Mentre le regole sulla successione legittima si applicano solo nel caso di morte senza lasciare testamento, le regole sulla successione necessaria si applicano anche in presenza di testamento. La violazione di tali regole può giustificare l'azione degli "eredi necessari", verso gli altri eredi e legatari testamentari.

Successione necessaria e diseredazione degli eredi

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La "clausola di diseredazione" è un'apposita clausola testamentaria che, se inserita nel testamento, esclude la chiamata all'eredità dei soggetti (tra quelli ovviamente non citati nel testamento) che sarebbero chiamati legittimi e potrebbero partecipare alla ripartizione dei beni. Tale clausola è nulla se lesiva di quote di successione necessaria (cosiddette "legittime"). Pertanto, la clausola di diseredazione ha effetto solo per le entità patrimoniali eccedenti la legittima, ma non può ledere la quota legittima stessa.

Eredi legittimari

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Il termine corretto per indicare gli "eredi necessari" è legittimari[1]. Gli eredi legittimari sono quelli indicati all'art. 536 c.c.: il coniuge, i figli (sia quelli nati nel matrimonio sia quelli nati fuori dal matrimonio, e gli adottivi), gli ascendenti.

La legge individua inoltre le quote per le quali tali soggetti sono necessariamente eredi:

Il calcolo della legittima

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Per poter conoscere l'ammontare delle quote legittime, bisognerà conoscere qual è l'entità patrimoniale a partire dalla quale bisogna effettuare il calcolo. Per calcolare tale somma bisogna tener conto dei seguenti elementi:

La suddetta somma viene chiamata riunione fittizia[2].

I legati in sostituzione di legittima

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Può poi accadere che il de cuius lasci, prevedendola in una apposita clausola testamentaria, un legato "in sostituzione della legittima". In tal caso l'erede legittimario può:

L'erede nel compiere questa scelta è chiamato a effettuare una valutazione comparativa tra il legato e la quota legittima a lui spettante: valutare cioè se sia maggiore la convenienza ad accettare il legato o a chiedere la legittima. Chiaramente, però, non è costretto a scegliere ciò che gli porti più ricchezza.

Le donazioni e i legati in conto di legittima

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Se il de cuius mentre era in vita, ha fatto delle donazioni al futuro erede legittimario, o ha disposto legati in favore di eredi legittimari, si terrà conto di tali donazioni o legati nel calcolo delle quote legittime, come anticipazioni delle quote legittime stesse. Tale calcolo prende il nome di "imputazione ex se".

Lesione della legittima

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Può tuttavia capitare che il de cuius abbia disposto del suo patrimonio andando a lederne quella porzione riservata ai legittimari. In tal caso la disposizione testamentaria non è automaticamente nulla per il solo fatto che ha leso la cosiddetta "quota indisponibile" dell'asse ereditario.

I legittimari potranno agire in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto leso. L'azione che dà ai legittimari questa possibilità è la cosiddetta "azione di riduzione".

In particolare essi possono aggredire:

Per prima cosa si riducono le disposizioni testamentarie (eredità e legati) nella misura eccedente la quota legittima e proporzionalmente tra loro (artt. 554,558 c.c.)

Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non basta a integrare le quote legittime lese, gli eredi possono agire sulle donazioni fatte in vita dal de cuius partendo dalla più recente e arrivando alla più risalente, fino all'integrazione della quota legittima (art. 555 c.c.).

Per prevenire le conseguenze che possono derivare da quest'ultima disposizione, e soprattutto per tutelare la posizione dei terzi acquirenti dei beni precedentemente donati, l'art. 563 c.c. dispone che se l'azione è esercitata nei confronti di un donatario che ha nel frattempo alienato il bene donato, l'azione va in prima battuta esercitata nei confronti di questo, che dovrà versare la somma corrispondente al valore del bene. Se tale azione risulta infruttuosa, il legatario potrà aggredire il bene presso il terzo acquirente: tale azione non sarà più possibile una volta trascorsi venti anni dalla donazione.

Note

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  1. ^ Art. 536 c.c.Legittimari
  2. ^ Art. 556 c.c.Determinazione della porzione disponibile

Bibliografia

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Voci correlate

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 9512
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