Nella Chiese cattoliche di rito orientale si chiama esarcato quella «porzione del popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in eparchia» e che «è affidata alla cura pastorale dell'esarca».[1]
Nel diritto orientale l'esarcato è l'equivalente della prefettura apostolica o del vicariato apostolico della Chiesa cattolica di rito latino.[2]
Gli esarcati sono disciplinati dai canoni 311-321 del Codice dei canoni delle Chiese orientali.
Si distinguono:
L'esarca ha l'obbligo di inviare ogni cinque anni a chi lo ha nominato una relazione sullo stato del suo esarcato.[6] Inoltre, ogni esarca ha l'obbligo della visita ad limina, eccetto quelli che «governano l’esarcato a loro affidato a nome del Patriarca».[7]