La decadenza, in diritto, consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare, sia che inerisca a un diritto potestativo, sia che inerisca a un diritto facoltativo.

Descrizione

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Si tratta cioè della perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche. L'unico modo per evitare la decadenza è compiere l'atto nei termini previsti, ovvero:

Differenza con la prescrizione

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La decadenza può esser definita come la perdita della possibilità di esercitare un diritto. Anche la prescrizione è un istituto giuridico collegato al decorso di termini, ma in quest'ultimo caso l'effetto della negligenza è la perdita vera e propria del diritto.

La decadenza non fa venir meno il diritto, ma solo la possibilità di azionarlo giudizialmente. In questo senso si ritiene che sia un istituto di natura o effetti processuali.

I due istituti si differenziano inoltre perché le ipotesi di interruzione e sospensione, previsti in materia di prescrizione, non sono di regola applicabili alla decadenza.

Tipologie

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La decadenza può essere:

Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di prescrizione (ai sensi dell'art. 2967 c.c. Effetto dell'impedimento della decadenza).

Voci correlate

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Altri progetti

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