L'assistente spirituale è, secondo il diritto canonico, un cappellano[1] designato dal vescovo competente all'interno di un istituto o associazione allo scopo di offrire un orientamento teologico, spirituale e pastorale. È coadiuvato nel servizio dalla comunità e svolge il proprio compito in collaborazione con il presidente ed il direttore generale o eventuali figure previste dai singoli statuti.

L'assistente spirituale viene designato dall'ordinario competente, il vescovo di una diocesi o presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, che approva la nomina presentata dal presidente di un movimento laico o di un ordine religioso, o da chi è preposto al ruolo analogo in una associazione di diritto diocesano o di diritto pontificio. Il vescovo competente sceglie o conferma la nomina del presidente, che a sua volta ha ottenuto il parere positivo del consiglio e il consenso dell'ordinario proprio del prescelto.

I compiti dell'assistente spirituale cambiano secondo gli statuti di ogni singola associazione, movimento od ordine religioso. Il suo servizio in generale è quello di:

L'assistente spirituale generalmente affianca il presidente nel discernimento circa le decisioni relative alla vita dell'Istituto o dell'associazione, all'apertura di nuove fondazioni (centri, missioni, zone), nella proposta delle linee programmatiche annuali, nel discernimento vocazionale e nella formazione spirituale dei membri dell'associazione. Qualora un'associazione fosse strutturata in "zone" perché diffusa in più paesi, alcuni statuti prevedono un "assistente spirituale generale" di coordinamento per i vari singoli assistenti spirituali di zona. L'assistente spirituale generale dedica una particolare attenzione alla formazione dei responsabili e degli assistenti spirituali dell'associazione, perché svolgano con dedizione, responsabilità e coerenza il loro ministero.

Note

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  1. ^ can 564 C.I.C.

Voci correlate

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