Nel sistema pensionistico pubblico in Italia gestito secondo il sistema pensionistico senza patrimonio di previdenza, l'aliquota contributiva pensionistica di computo è la percentuale da applicare reddito imponibile annuo di un lavoratore per determinarne la quota di contributi figurativi individuali che incrementa il montante contributivo individuale apparente o capitale nozionale utilizzato per calcolare la pensione di vecchiaia con il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita.
Nell'assicurazione generale obbligatoria con il sistema digestione a ripartizione dell'INPS, l'aliquota contributiva pensionistica di computo è stata introdotta con la Riforma Dini del 1995.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.
22. Con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
2012-21,3%;2013-21,75%;2014-22,2%;2015-22,65%;2016-23,1%;2017-23,55%;2018-24%
Quindi con l'incremento delle aliquote contributive pensionistiche di computo, si avrà nel tempo un aumento della pensione di vecchiaia determinata con il metodo di calcolo contributivo.
23. Con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.