Nel diritto civile, l'accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario regolato dagli articoli 934 e seguenti del codice civile italiano.

Secondo un antico e generale principio, la proprietà di una cosa qualificata come cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come a essa accessorie.

L'accessione verticale

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Nell'accessione di cosa mobile a cosa immobile (la cosiddetta accessione verticale) si manifesta la preminenza della proprietà immobiliare: ogni bene mobile che venga materialmente unito a un bene immobile accede a questo, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile (art. 934). L'acquisto della proprietà si attua automaticamente e l'eventuale pronuncia del giudice al riguardo ha valore solo dichiarativo. Da ciò l'ulteriore conseguenza che, se si vende un terreno e si tace circa le costruzioni su essa esistenti, il compratore acquista a titolo derivativo il terreno, ma a titolo originario (per accessione) le costruzioni.

L'art. 934 fa salvo il caso in cui diversamente risulti dal titolo o dalla legge (così i diritti dell'enfiteuta sono estesi alle accessioni).

Il principio di accessione è adattato dal codice a particolari situazioni:

L'accessione orizzontale

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Si tratta di un'ipotesi di limitata importanza, che riprende due fattispecie:

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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